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Articolo 1 – Denominazione e sede
E' costituita in Costigliole d’Asti, regione Salerio
una Associazione polisportiva dilettantistica ai
sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
denominata
“Unione Sportiva Costigliole d’Asti”
Articolo 2 - Scopo
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La polisportiva è apartitica, aconfessionale,
senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce
come unione spontanea di persone che si
propongono di svolgere e promuovere attività
sportive dilettantistiche, culturali e
ricreative intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dell’uomo e strumento
necessario per intrattenere i giovani, gli
anziani ed interi nuclei familiari durante il
loro tempo libero, favorendone lo svolgimento
della vita associativa in un ambiente di sereno
incontro per reciproci scambi di idee,
conoscenze ed esperienze. Essa non ha scopo di
lucro. Durante la vita della polisportiva non
potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale.
-
Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro,
svolgere l'attività di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica
sportiva, nonché lo svolgimento di attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento delle
discipline sportive promosse. Potrà altresì
favorire l’estensione di cui sopra attraverso
forme consortili tra associazioni sportive e
altre organizzazioni democratiche con analoghe
finalità. Con delibera del Consiglio Direttivo
potrà aderire ad altre associazioni.
Nella propria sede la polisportiva potrà
svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa la gestione di un
posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a
tesserare all’ente di appartenenza tutti coloro
che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
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La polisportiva è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'elettività e
gratuità delle cariche associative e dalle
prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve
avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
-
La polisportiva accetta incondizionatamente di
conformarsi alle norme e alle direttive del Cio,
del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti
dell’ente di promozione sportiva o della
federazione di appartenenza, sia nazionale che
internazionale, e s'impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli
organi competenti dell’ente e/o della
federazione stessa dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere in tutte le vertenze
di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva.
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Costituiscono parte integrante del presente
statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
dell’ente di promozione sportiva o della
federazione di appartenenza nella parte relativa
all'organizzazione o alla gestione delle società
affiliate.
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La polisportiva si impegna a garantire lo
svolgimento delle assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle
assemblee federali.
Articolo 3 - Sezioni
-
La polisportiva potrà essere suddivisa in
sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi
è un comitato di coordinamento, che dovrà
periodicamente riferire al consiglio direttivo
della polisportiva stessa circa i problemi ed i
programmi delle sezioni stesse.
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Per costituire una nuova sezione occorre avere
almeno 10 (dieci) tesserati alla/e Federazioni o
all’Ente di promozione sportiva.
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Ogni sezione potrà gestire autonomamente proprie
risorse finanziarie, tenere il rendiconto delle
entrate e delle uscite. I rendiconti delle
sezioni sono autonomi ma costituiscono parte
integrante di quello dell'Associazione.
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Ogni sezione potrà essere disciplinata da un
proprio regolamento interno approvato dalla
maggioranza degli iscritti ai settori sportivi
oggetto dell’attività delle sezioni stesse e
dovrà essere rappresentata nel consiglio
direttivo da un proprio rappresentante e da uno
o più supplenti. Il regolamento interno delle
sezioni non potrà essere in contrasto con lo
statuto della polisportiva, degli enti e delle
federazioni.
-
La polisportiva assume il logo dell’”Unione
Sportiva Costigliolese” fondata nel 1924
che si allega allo statuto (allegato A) e potrà
essere integrato da marchi di eventuali sponsor
secondo le vigenti disposizioni CONI. Ciascuna
sezione ha facoltà di integrare il logo con una
propria scritta identificativa.
Articolo 4 - Durata
La durata della polisportiva è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato;
-
sono previste le seguenti forme associative:
-
Soci onorari:
sono i soci che si sono particolarmente
distinti per la loro carriera agonistica in
campo sportivo e tutti coloro che, con
deliberazione del Consiglio Direttivo,
abbiano validamente contribuito in modo
significativo, con la loro munificenza
all’affermazione ed all’incremento della
società;
-
Soci sostenitori:
sono i soci che, a vario titolo, intendono
sostenere economicamente la polisportiva,
aderendo ai principi dell’associazione
indipendentemente dalla pratica sportiva.
-
Soci atleti:
tutti coloro che praticano a vario titolo
l’attività sportiva aderendo all’ente di
promozione sportiva e/o alle federazioni.
-
Possono far parte della polisportiva, in qualità
di soci solo le persone fisiche che ne facciano
richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile
condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo
di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e
da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
della polisportiva, dell’ente di promozione
sportiva o della federazione di appartenenza e
dei suoi organi. Possono altresì essere soci
dell’Associazione le Società e gli Enti che ne
condividano gli scopi e che si impegnino a
realizzarli.
-
Tutti coloro i quali intendono far parte della
polisportiva dovranno redigere una domanda su
apposito modulo.
-
La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della
domanda di ammissione è subordinata
all'accoglimento della domanda stessa da parte
del consiglio direttivo il cui diniego deve
sempre essere motivato e contro la cui decisione
è ammesso appello all’assemblea generale.
-
In caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’associazione e
risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
-
La quota associativa non può essere trasferita a
terzi o rivalutata.
Articolo 6 - Diritti dei soci
-
Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti ed
obblighi verso l’associazione, godono, al
momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
-
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
della polisportiva nel rispetto tassativo dei
requisiti di cui alla lettera 2 del successivo
art. 14.
-
La qualifica di socio da diritto a frequentare
le iniziative indette dal consiglio direttivo e
la sede sociale, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
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I soci possono aderire a più sezioni a seconda
dell’attività sportiva che vogliono praticare
-
I soci sono tenuti a versare la quota
associativa annua stabilita dal consiglio
direttivo per ciascuna sezione di appartenenza.
Articolo 7 - Decadenza dei soci
a.
I soci cessano di appartenere alla
polisportiva nei seguenti casi:
·
dimissione volontaria;
·
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
·
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o
che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio.
·
scioglimento della polisportiva ai sensi dell’art.
26 del presente statuto.
b.
Il provvedimento di radiazione di cui alla
precedente comma assunto dal consiglio direttivo
deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel
corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina
degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
c.
L'associato radiato non può essere più
ammesso.
d.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque
abbiano cessato di appartenere all’associazione, non
possono riprendere i contributi versati e non
possono vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione.
Articolo 8 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti (facoltativo).
Articolo 9 - Funzionamento dell’assemblea
-
L'assemblea generale dei soci è il massimo
organo deliberativo della polisportiva ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti
o dissenzienti.
-
La convocazione dell’assemblea straordinaria
potrà essere richiesta al consiglio direttivo da
almeno la metà più uno degli associati in regola
con il pagamento delle quote associative
all’atto della richiesta che ne propongono
l’ordine del giorno o dai responsabili di una
sezione. In tal caso la convocazione è atto
dovuto da parte del consiglio direttivo. La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà
essere richiesta anche dalla metà più uno dei
componenti il consiglio direttivo.
-
L’assemblea dovrà essere convocata presso la
sede della polisportiva o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
-
Le assemblee sono presiedute dal presidente del
consiglio direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
-
L’assemblea nomina un segretario e, se
necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con
funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di
scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
-
L’assistenza del segretario non è necessaria
quando il verbale dell’assemblea sia redatto da
un notaio.
-
Il presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
-
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito
verbale firmato dal presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 - Diritti di partecipazione
-
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie
e straordinarie della polisportiva i soli soci
in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione. Avranno diritto di voto
solo gli associati maggiorenni.
-
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per
mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 11 - Assemblea ordinaria
-
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà
minimo cinque giorni prima mediante affissione
di avviso nella sede della polisportiva o
tramite comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere
indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
-
L'assemblea deve essere indetta a cura del
consiglio direttivo e convocata dal presidente,
almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'esame del bilancio preventivo.
-
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi
e sulle direttive generali della polisportiva
nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi della polisportiva e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti
della polisportiva che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che
siano legittimamente sottoposti al suo esame ai
sensi del precedente art. 9, lettera b.
Articolo 12 - Validità assembleare
-
L'assemblea ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi
diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha diritto a un voto.
-
L'assemblea straordinaria in prima convocazione
è validamente costituita quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto di voto
e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
-
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto
l'assemblea ordinaria che l'assemblea
straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
-
L’assemblea straordinaria deve essere convocata
dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella
sede della polisportiva o tramite comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere
indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
-
L’assemblea straordinaria delibera sulle
seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi
a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale
da compromettere il funzionamento e la gestione
della polisportiva, scioglimento della
polisportiva e modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Consiglio direttivo
-
Il consiglio direttivo è composto da:
·
un componente scelto fra gli associati di ciascuna
sezione ogni 10 tesserati ( da 11 a 20 due
componenti e così via)
·
un componente ogni 20 tesserati tra i soci
sostenitori (da 1 a 20 un componente, da 21 a 40 due
componenti e così via);
·
dal Presidente eletto dall’assemblea stessa.
·
Dal Vicepresidente e dal Segretario scelti tra i
componenti tra i soci eletti nel direttivo.
Nel Consiglio Direttivo è membro di diritto
l’Assessore allo Sport del Comune di Costigliole
d’Asti, senza diritto di voto.
-
Tutti gli incarichi sociali si intendono a
titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane
in carica due anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate
a maggioranza. In caso di parità prevarrà il
voto del presidente.
-
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in
regola con il pagamento delle quote associative
che siano maggiorenni, non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della
stessa disciplina sportiva dilettantistica, non
abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una
qualsiasi delle federazioni sportive nazionali
ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
-
Il consiglio direttivo è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
-
In caso di parità il voto del presidente è
determinante;
-
Le deliberazioni del consiglio, per la loro
validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Articolo 15 - Dimissioni
-
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il
corso dell'esercizio venissero a mancare uno o
più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla
integrazione del consiglio con il subentro del
candidato supplente individuato dalla sezione.
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Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il consiglio proseguirà carente
dei suoi componenti fino alla prima assemblea
utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
-
Nel caso di dimissioni o impedimento del
presidente del consiglio direttivo a svolgere i
suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal vice-presidente fino alla nomina del
nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima
assemblea utile successiva.
-
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi
decaduto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti,
compreso il presidente. Al verificarsi di tale
evento dovrà essere convocata immediatamente e
senza ritardo l’assemblea ordinaria per la
nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla
sua nuova costituzione e limitatamente agli
affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria della
polisportiva, le funzioni saranno svolte dal
consiglio direttivo decaduto.
Articolo 16 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il
presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri,
senza formalità. Alle riunioni dovranno essere
convocati i coordinatori delle varie sezioni
autonome ogni qualvolta all’ordine del giorno vi
siano argomenti che riguardano l’attività sportiva
da queste gestita.
Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei
soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di
cui all’art. 9, lettera b;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni
relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i
soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei
soci.
Articolo 18 - Il presidente
Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla
il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli
altri organi sociali, ne è il legale rappresentante
in ogni evenienza.
Articolo 19 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del
presidente e del consiglio direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza
e come tesoriere cura l'amministrazione della
polisportiva e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti
da effettuarsi previo mandato del consiglio
direttivo. Il segretario può avvalersi di
collaboratori scelti, previa autorizzazione del
Presidente, tra i soci dell’Associazione.
Articolo - 21 - Il rendiconto
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Il consiglio direttivo redige il bilancio della
polisportiva da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve
informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria della polisportiva.
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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale ed economico -
finanziaria della polisportiva, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
-
Insieme alla convocazione dell’assemblea
ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del
bilancio stesso.
Articolo 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il
1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun
anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2005.
Articolo 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal consiglio
direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dalla polisportiva e dai
rimborsi derivanti da convenzioni.
Il patrimonio è costituito inoltre
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
dell’Associazione e dal fondo di riserva.
Articolo 24 – Sezioni territoriali
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà
costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che
riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.
Articolo 25 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva
e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale
che giudicherà secondo equità. Le modalità di
costituzione saranno quelle previste dalla
federazione o ente di promozione sportiva di
appartenenza.
Articolo 26 - Scioglimento
-
Lo scioglimento della polisportiva è deliberato
dall'assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita
con la presenza di almeno 3/4 degli associati
aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia
in prima che in seconda convocazione, di almeno
3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell'assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento della polisportiva deve essere
presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l'esclusione delle deleghe.
-
L'assemblea, all'atto di scioglimento della
polisportiva, delibererà, sentita l'autorità
preposta, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
della polisportiva.
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La destinazione del patrimonio residuo avverrà a
favore di altra associazione che persegua
finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma transitoria
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e
dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o
della federazione a cui la polisportiva è affiliata
ed in subordine le norme del Codice Civile.
Costigliole, 18 ottobre 2004
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