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Statuto dell’associazione
dilettantistica polisportiva
“UNIONE SPORTIVA
COSTIGLIOLE d’ASTI”
Articolo
1 – Denominazione e sede
E'
costituita in Costigliole d’Asti, regione Salerio una
Associazione polisportiva dilettantistica ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
“Unione Sportiva Costigliole d’Asti”
Articolo 2
- Scopo
-
La
polisportiva è apartitica, aconfessionale, senza
discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione
spontanea di persone che si propongono di svolgere e
promuovere attività sportive dilettantistiche, culturali e
ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dell’uomo e strumento necessario per intrattenere i
giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il
loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita
associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci
scambi di idee, conoscenze ed esperienze. Essa non ha scopo
di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
-
Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva
potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva,
nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle
discipline sportive promosse. Potrà altresì favorire
l’estensione di cui sopra attraverso forme consortili tra
associazioni sportive e altre organizzazioni democratiche
con analoghe finalità. Con delibera del Consiglio Direttivo
potrà aderire ad altre associazioni.
Nella
propria sede la polisportiva potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la
gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a
tesserare all’ente di appartenenza tutti coloro che
usufruiranno di detti servizi ricreativi.
-
La
polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e
gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se
non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività.
-
La
polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del Cio, del Coni nonché agli statuti
e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della
federazione di appartenenza, sia nazionale che
internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
dell’ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico
e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
-
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme
degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione
sportiva o della federazione di appartenenza nella parte
relativa all'organizzazione o alla gestione delle società
affiliate.
-
La
polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle
assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di
nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle
assemblee federali.
Articolo 3
- Sezioni
-
La
polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive
autonome, a capo delle quali vi è un comitato di
coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al
consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i
problemi ed i programmi delle sezioni stesse.
-
Per
costituire una nuova sezione occorre avere almeno 10 (dieci)
tesserati alla/e Federazioni o all’Ente di promozione
sportiva.
-
Ogni
sezione potrà gestire autonomamente proprie risorse
finanziarie, tenere il rendiconto delle entrate e delle
uscite. I rendiconti delle sezioni sono autonomi ma
costituiscono parte integrante di quello dell'Associazione.
-
Ogni
sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento
interno approvato dalla maggioranza degli iscritti ai
settori sportivi oggetto dell’attività delle sezioni stesse
e dovrà essere rappresentata nel consiglio direttivo da un
proprio rappresentante e da uno o più supplenti. Il
regolamento interno delle sezioni non potrà essere in
contrasto con lo statuto della polisportiva, degli enti e
delle federazioni.
-
La
polisportiva assume il logo dell’”Unione Sportiva
Costigliolese” fondata nel 1924 che si allega allo
statuto (allegato A) e potrà essere integrato da marchi di
eventuali sponsor secondo le vigenti disposizioni CONI.
Ciascuna sezione ha facoltà di integrare il logo con una
propria scritta identificativa.
Articolo 4
- Durata
La durata
della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 5
– Soci
Il numero
dei soci è illimitato;
-
sono
previste le seguenti forme associative:
-
Soci onorari:
sono i soci che si sono particolarmente distinti per la
loro carriera agonistica in campo sportivo e tutti
coloro che, con deliberazione del Consiglio Direttivo,
abbiano validamente contribuito in modo significativo,
con la loro munificenza all’affermazione ed
all’incremento della società;
-
Soci sostenitori:
sono i soci che, a vario titolo, intendono sostenere
economicamente la polisportiva, aderendo ai principi
dell’associazione indipendentemente dalla pratica
sportiva.
-
Soci atleti:
tutti coloro che praticano a vario titolo l’attività
sportiva aderendo all’ente di promozione sportiva e/o
alle federazioni.
-
Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci
solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che
siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve
intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni
forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita
esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio della polisportiva, dell’ente di promozione
sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi
organi. Possono altresì essere soci dell’Associazione le
Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si
impegnino a realizzarli.
-
Tutti
coloro i quali intendono far parte della polisportiva
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
-
La
validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all'atto di presentazione della domanda di ammissione è
subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte
del consiglio direttivo il cui diniego deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello
all’assemblea generale.
-
In
caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
-
La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
Articolo 6
- Diritti dei soci
-
Tutti
i soci maggiorenni hanno uguali diritti ed obblighi verso
l’associazione, godono, al momento dell'ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.
-
Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a
ricoprire cariche sociali all’interno della polisportiva nel
rispetto tassativo dei requisiti di cui alla lettera 2 del
successivo art. 14.
-
La
qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo
le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
-
I soci
possono aderire a più sezioni a seconda dell’attività
sportiva che vogliono praticare
-
I soci
sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita
dal consiglio direttivo per ciascuna sezione di
appartenenza.
Articolo 7
- Decadenza dei soci
a.
I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei
seguenti casi:
·
dimissione
volontaria;
·
morosità
protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa;
·
radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o
che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
·
scioglimento della polisportiva ai sensi dell’art. 26 del
presente statuto.
b.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente
comma assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato
dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino
alla data di svolgimento dell’assemblea.
c.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
d.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere
i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul
patrimonio dell’associazione.
Articolo 8
- Organi
Gli organi
sociali sono:
a)
l'assemblea generale dei soci;
b) il
presidente;
c) il
consiglio direttivo;
d) il
collegio dei revisori dei conti (facoltativo).
Articolo 9
- Funzionamento dell’assemblea
-
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
-
La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno
degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono
l’ordine del giorno o dai responsabili di una sezione. In
tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più
uno dei componenti il consiglio direttivo.
-
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede della
polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli associati.
-
Le
assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio
direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una
delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti.
-
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due
scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine
alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i
candidati alle medesime cariche.
-
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il
verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
-
Il
presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
-
Di
ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la
massima diffusione.
Articolo
10 - Diritti di partecipazione
-
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie della polisportiva i soli soci in regola con
il versamento della quota annua e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
-
Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un associato.
Articolo
11 - Assemblea ordinaria
-
La
convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque
giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della
polisportiva o tramite comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
-
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio
direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta
all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'esame del bilancio preventivo.
-
Spetta
all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali della polisportiva nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina
degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della
polisportiva che non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9,
lettera b.
Articolo
12 - Validità assembleare
-
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
-
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
-
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi
dell’articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli
associati.
Articolo
13 - Assemblea straordinaria
-
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza
mediante affissione d’avviso nella sede della polisportiva o
tramite comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
-
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e
contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione
e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la
decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento
della polisportiva e modalità di liquidazione.
Articolo
14 - Consiglio direttivo
-
Il
consiglio direttivo è composto da:
·
un
componente scelto fra gli associati di ciascuna sezione ogni 10
tesserati ( da 11 a 20 due componenti e così via)
·
un
componente ogni 20 tesserati tra i soci sostenitori (da 1 a 20
un componente, da 21 a 40 due componenti e così via);
·
dal
Presidente eletto dall’assemblea stessa.
·
Dal
Vicepresidente e dal Segretario scelti tra i componenti tra i
soci eletti nel direttivo.
Nel
Consiglio Direttivo è membro di diritto l’Assessore allo Sport
del Comune di Costigliole d’Asti, senza diritto di voto.
-
Tutti
gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il
consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto
del presidente.
-
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con
il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,
non ricoprano cariche sociali in altre società ed
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitti non
colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o
di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad
esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
-
Il
consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
-
In
caso di parità il voto del presidente è determinante;
-
Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo
15 - Dimissioni
-
Nel
caso che per qualsiasi ragione, durante il corso
dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che
non superino la metà del consiglio, i rimanenti
provvederanno alla integrazione del consiglio con il
subentro del candidato supplente individuato dalla sezione.
-
Ove
non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il
consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla
prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla
scadenza dei consiglieri sostituiti.
-
Nel
caso di dimissioni o impedimento del presidente del
consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina
del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima
assemblea utile successiva.
-
Il
consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in
carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso
il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino
alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari
urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della
polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio
direttivo decaduto.
Articolo
16 - Convocazione direttivo
Il
consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno
essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome
ogni qualvolta all’ordine del giorno vi siano argomenti che
riguardano l’attività sportiva da queste gestita.
Articolo
17 - Compiti del consiglio direttivo
Sono
compiti del consiglio direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre all'assemblea;
c) fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel
rispetto dei quorum di cui all’art. 9, lettera b;
d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli
associati;
e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare
le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo
18 - Il presidente
Il
presidente dirige la polisportiva e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi
sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo
19 - Il vicepresidente
Il
vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Articolo
20 - Il segretario
Il
segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del
consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il
segretario può avvalersi di collaboratori scelti, previa
autorizzazione del Presidente, tra i soci dell’Associazione.
Articolo -
21 - Il rendiconto
-
Il
consiglio direttivo redige il bilancio della polisportiva da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria della polisportiva.
-
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico - finanziaria della polisportiva,
nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati.
-
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che
riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio,
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
copia del bilancio stesso.
Articolo
22 - Anno sociale
L'anno
sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e
terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si
chiuderà il 31/12/2005.
Articolo
23 - Patrimonio
I mezzi
finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dalla polisportiva e dai rimborsi
derivanti da convenzioni.
Il
patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e
immobiliare di proprietà dell’Associazione e dal fondo di
riserva
Articolo
24 – Sezioni territoriali
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle
sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al
fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo
25 - Clausola compromissoria
Tutte le
controversie insorgenti tra la polisportiva e i soci e tra i
soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un
collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di
costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di
promozione sportiva di appartenenza.
Articolo
26 - Scioglimento
-
Lo
scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli
associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento della polisportiva deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione
delle deleghe.
-
L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva,
delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
della polisportiva.
-
La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione che persegua finalità sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo
27 - Norma transitoria
Per quanto
non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di
promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è
affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
Costigliole, 18 ottobre 2004
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